IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  25  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente
l'obbligo  delle  gestioni  di  previdenza  sostitutive, esclusive ed
esonerative     dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  ad  eccezione  dello Stato, di versare all'assicurazione
anzidetta  un  contributo  di solidarieta', la cui misura deve essere
determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze  e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche
demografiche ed economiche di ciascuna gestione;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 novembre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre  2000,  con  il  quale sono state fissate le quote per il
triennio 1999/2001;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare per gli anni 2002, 2003 e
2004 la misura del contributo sopra richiamato;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
  1.  Per gli anni 2002, 2003 e 2004 il contributo di cui all'art. 25
della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al
rapporto  tra  lavoratori  iscrittiattivi e pensionati risultante per
ciascuna  gestione  dalla  media  dei  valori  mensili  nell'anno  di
competenza, secondo le conseguenti misure:
    0,50  per  cento  per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per
ogni pensionato;
    0,75  per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore
a 5 unita' attive per ogni pensionato;
    1,00  per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore
a 7 unita' attive per ogni pensionato;
    1,50  per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore
a 10 unita' attive per ogni pensionato;
    2,00  per  cento  per  ogni rapporto pari o superiore a 10 unita'
attive per ogni pensionato.
  2.  Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per
cento  per  le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno
di competenza si verificano disavanzi economici.
  3.  Il  contributo  e' corrisposto sulla base di dati previsionali,
con  l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo
trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 2003
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Letta
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Mazzella